venerdì 8 aprile 2016

Giunta di Colleferro: il Consiglio di Stato sa che esiste la legge 215/2012? (gennaio 2014)



Con l’ordinanza del 13 novembre 2013 il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva della sentenza 08206/2013 con cui il Tar del Lazio aveva annullato la composizione della giunta comunale del Comune di Colleferro composta totalmente da componenti di sesso maschili.

L’ordinanza del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal sindaco Mario Cacciotti basandosi sull’assenza nello statuto comunale di precise disposizione atte a garantire la presenza di entrambi i generi nell’organo esecutivo comunale.

Il Consiglio di Stato sembra tornare indietro sui suoi stessi orientamenti e sembra non tener conto di quanto previsto nella legge 215 del 2012.

Sotto il primo profilo, nell’ordinanza si mette in evidenza come nelle precedenti pronunce sul caso della Regione Campania (4502/2011) e della Regione Lombardia (3670/2012) in merito alla composizione della loro giunta regionale si faccia riferimento a specifiche disposizioni nello statuto regionale, di tipo promozionale in merito alle pari opportunità. In realtà nelle due sentenze i massimi giudici amministrativi avevano dato una lettura diversa delle disposizioni statutarie in tema di riequilibrio di genere e in entrambi i casi era stata ravvisata una vera e propria obbligazione di risultato in capo al Presidente della Regione, il principio di pari opportunità era stato quindi considerato come precettivo.

Il Consiglio di Stato sembra non aver avuto modo di visionare le sentenze emesse da diversi tribunali regionali dalla Sardegna, alla Campania alla Puglia che hanno annullato la composizione delle giunte con una scarsa o nulla presenza di donne nella loro composizione pur in assenza di specifiche disposizioni statutarie e si era fatta valere la diretta applicazione e precettività dell’articolo 51 della Costituzione, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale 81/2012.

Venendo al secondo profilo i giudici di Palazzo Spada sembrano aver totalmente ignorato l’esistenza della legge 215/2012 per la promozione delle pari opportunità negli enti locali. Ora con la nuova formulazione dell’articolo 6 del comma 3 del Testo Unico degli enti locali, il rispetto del principio di pari opportunità non è una mera promozione, ma deve essere una “garanzia” recepita dagli statuti comunali che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge dovevano adeguare i loro statuti. Cosa non fatta dal Comune di Colleferro il cui statuto è attualmente illegittimo sotto il profilo delle pari opportunità. Inoltre all’articolo 46 del Testo 

Unico degli locali come riformato dalle legge 215/2012, qualora gli statuti locali non vengano debitamente riformati, è stata inserita la dicitura per cui nella formazione delle giunte il sindaco nomina i componenti  “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”. 

Quindi la responsabilità e l’onere politico di garantire la presenza delle donne, si spera quanto più equilibrata, nelle giunte è direttamente imputata al sindaco. Il sindaco di Colleferro dovrà prenderne atto delle nuove disposizioni di legge che parlano chiaro e di cui anche il Consiglio di Stato sembra aver dimenticato.

Francesca Ragno
Dottore di ricerca in teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate

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