Con
l’ordinanza del 13 novembre 2013 il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta
di sospensiva della sentenza 08206/2013 con cui il Tar del Lazio aveva
annullato la composizione della giunta comunale del Comune di Colleferro
composta totalmente da componenti di sesso maschili.
L’ordinanza
del Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva presentata dal
sindaco Mario Cacciotti basandosi sull’assenza nello statuto comunale di
precise disposizione atte a garantire la presenza di entrambi i generi
nell’organo esecutivo comunale.
Il Consiglio
di Stato sembra tornare indietro sui suoi stessi orientamenti e sembra non
tener conto di quanto previsto nella legge 215 del 2012.
Sotto il
primo profilo, nell’ordinanza si mette in evidenza come nelle precedenti
pronunce sul caso della Regione Campania (4502/2011) e della Regione Lombardia
(3670/2012) in merito alla composizione della loro giunta regionale si faccia
riferimento a specifiche disposizioni nello statuto regionale, di tipo
promozionale in merito alle pari opportunità. In realtà nelle due sentenze i
massimi giudici amministrativi avevano dato una lettura diversa delle
disposizioni statutarie in tema di riequilibrio di genere e in entrambi i casi
era stata ravvisata una vera e propria obbligazione di risultato in capo al
Presidente della Regione, il principio di pari opportunità era stato quindi
considerato come precettivo.
Il Consiglio
di Stato sembra non aver avuto modo di visionare le sentenze emesse da diversi
tribunali regionali dalla Sardegna, alla Campania alla Puglia che hanno
annullato la composizione delle giunte con una scarsa o nulla presenza di donne
nella loro composizione pur in assenza di specifiche disposizioni statutarie e
si era fatta valere la diretta applicazione e precettività dell’articolo 51
della Costituzione, così come sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale
81/2012.
Venendo al
secondo profilo i giudici di Palazzo Spada sembrano aver totalmente ignorato
l’esistenza della legge 215/2012 per la promozione delle pari opportunità negli
enti locali. Ora con la nuova formulazione dell’articolo 6 del comma 3 del
Testo Unico degli enti locali, il rispetto del principio di pari opportunità
non è una mera promozione, ma deve essere una “garanzia” recepita dagli statuti
comunali che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge dovevano
adeguare i loro statuti. Cosa non fatta dal Comune di Colleferro il cui statuto
è attualmente illegittimo sotto il profilo delle pari opportunità. Inoltre
all’articolo 46 del Testo
Unico degli locali come riformato dalle legge
215/2012, qualora gli statuti locali non vengano debitamente riformati, è stata
inserita la dicitura per cui nella formazione delle giunte il sindaco nomina i
componenti “nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi”.
Quindi la responsabilità e
l’onere politico di garantire la presenza delle donne, si spera quanto più
equilibrata, nelle giunte è direttamente imputata al sindaco. Il sindaco di
Colleferro dovrà prenderne atto delle nuove disposizioni di legge che parlano
chiaro e di cui anche il Consiglio di Stato sembra aver dimenticato.
Francesca
Ragno
Dottore di
ricerca in teoria dello Stato e Istituzioni politiche comparate
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